Come noto, l’attuale emergenza sanitaria provocata dal virus “SARS-Cov-2” e dalla relativa infezione c.d. “Covid-19” ha spinto il Governo ad emettere più provvedimenti d’urgenza finalizzati, tra l’altro, a limitare la diffusione della malattia mediante l’attuazione del c.d. “distanziamento sociale”. Una delle misure più stringenti è stata certamente quella dell’obbligo di chiusura di numerose attività economiche, nonché di divieto di raggiungere e dimorare presso le abitazioni diverse da quella principale. A ben vedere, queste misure pongono delle rilevanti problematicità, tra le altre, in tema di tassazione immobiliare laddove i possessori di fabbricati e abitazioni, inutilizzabili per espressa previsione normativa, si trovano esattamente nella stessa situazione dei soggetti che restano colpiti da un evento calamitoso. Invero, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), proprio nel caso di inabitabilità o inagibilità dovuta anche a calamità naturali prevede la possibilità di ottenere una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Vi sono quindi spazi, anche alla luce del principio costituzionale dell’uguaglianza, per poter richiedere l’applicazione di questa riduzione in favore di tutte le imprese costrette a chiudere dai provvedimenti governativi e ai titolari di abitazioni non principali a cui è inibito di potervisi recare.