Apertura nuova sede a Torino
Il nostro Studio inaugura la sua nuova sede a Torino.
Questa espansione riflette l’impegno continuo dello Studio nel fornire servizi legali eccellenti e accessibili a un pubblico più ampio.
La nuova sede, strategicamente situata in Corso Galileo Ferraris 78 (zona Crocetta), è operativa a partire dal febbraio 2024.
L’avvocato Gherardo Castelli e l’intero team sono lieti di accogliervi per assistenza legale e consulenze in ambito tributario e penale.
Per ulteriori informazioni sulla nuova sede di Torino, i servizi offerti o per fissare un appuntamento il nostro team è disponibile anche telefonicamente al +393934674683 o via email all’indirizzo info@studioavvocatoprandelli.it.
- Pubblicato il News
Ammesso il rimborso IMU per coniugi con residenza in luoghi diversi
La Corte Costituzionale, con la sentenza 209/2022, ha statuito l’illegittimità delle contestazioni con cui i Comuni richiedono il pagamento dell’IMU a coniugi che, per motivi personali o lavorativi, hanno le residenza in luoghi diversi presso abitazioni qualificate come “prima casa”.
In particolare, la Consulta ha deciso che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione Imu, purché abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, e a prescindere da residenza e dimora del coniuge o del convivente. Pertanto, i soggetti che abbiano versato l’Imu, ad esempio, sulla casa di residenza dell’altro coniuge, ubicata nello stesso comune, potranno senz’altro chiedere il rimborso di quanto pagato negli ultimi 5 anni.
Bisogna comunque precisare che il principio non vale per le «seconde case», ove la verifica dei dati delle utenze a rete (gas, acqua e energia elettrica) consente di determinare l’assenza prolungata dall’abitazione.
Volendo concludere, i coniugi con residenze disgiunte che abbiano pagato l’imposta su uno dei due immobili posseduti potranno, in presenza delle condizioni di legge, scomputare quanto versato in più in occasione del saldo di dicembre.
- Pubblicato il News, Senza categoria
Chiusura sale Lan ed eSport
Da quanto si apprende dagli organi di stampa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura delle sale Lan ed eSport in ragione di un interpello per concorrenza sleale presentato da un’azienda che gestisce sale per gioco d’azzardo.
Tuttavia, i provvedimento attuati dall’Amministrazione sono illegittimi sotto molteplici punti di vista, primo fra tutti, l’impossibilità di equiparare il c.d. “gaming”, riconosciuto come Sport, al gioco d’azzardo.
In aggiunta, non può negarsi che le sale Lan ed eSport sono state aperte all’esito di apposite procedure autorizzative che richiedevano l’intervento diretto delle Autorità Pubbliche che, pertanto, hanno ingenerato l’affidamento dei gestori nella correttezza del loro operato.
L’applicazione ex post di vere e proprie sanzioni a fronte dell’assenza di qualsivoglia mutamento rispetto alla situazione originaria in cui sono state ottenute le autorizzazioni determina, pertanto, una grave violazione dello Statuto del Contribuente.
- Pubblicato il Diritto penale, Diritto Tributario, News
Fondo perduto COVID – pronte le contestazioni tributarie e penali
Nel corso del convegno annuale “Telefisco”, l’Agenzia delle entrate ha confermato che i prossimi mesi saranno dedicati per il recupero del “fondo perduto COVID” (erogato a titolo di “Ristori” e “Sostegni”) per quai soggetti che, sempre a parere dell’Agenzia delle entrate, non avevano diritto ad usufruirne.
A questo proposito è opportuno evidenziare che qualora sia elevata una simile contestazione, il contribuente (sia esso una Società, una Ditta Individuale o un Professionista) incorrerà nelle seguenti violazioni:
TRIBUTARIE
L’Agenzia delle entrate richiederà la restituzione dell’importo indebitamente percepito a cui si sommeranno gli interessi e una sanzione dal 100% al 200% della contributo e in nessun caso è possibile la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di un terzo di quanto irrogato).
PENALI PERSONALI
Se la somma indebitamente percepita è superiore ad € 3.999,96, oltre alle sanzioni tributarie sopra descritte sarà contestato anche l’articolo 316 ter c.p. (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”), secondo cui, salvo il fatto costituisca truffa nelle erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.), è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la domma indebitamente è pari o inferiore ad € 3.999,96 euro, il fatto non costituisce reato, ma sarà applicata la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro.
PENALI SOCIETARIE
Alla Società che ha indebitamente usufruito del fondo perduto COVID sarà poi contestata la responsabilità amministrativa (D.Lgs. n. 231/2001) nel caso di superamento della soglia di € 3.999,96.
Questo comporterà, direttamente in capo alla Società, l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (la sanzione per ogni quota è da € 258 ad € 1.549 euro); nonché la possibile applicazione di misure interdittive (il divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, contributi, eccetera ed eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- Pubblicato il Diritto penale, Diritto Tributario, News
COVID-19: EFFETTI SU IMU E TASI
Come noto, l’attuale emergenza sanitaria provocata dal virus “SARS-Cov-2” e dalla relativa infezione c.d. “Covid-19” ha spinto il Governo ad emettere più provvedimenti d’urgenza finalizzati, tra l’altro, a limitare la diffusione della malattia mediante l’attuazione del c.d. “distanziamento sociale”. Una delle misure più stringenti è stata certamente quella dell’obbligo di chiusura di numerose attività economiche, nonché di divieto di raggiungere e dimorare presso le abitazioni diverse da quella principale. A ben vedere, queste misure pongono delle rilevanti problematicità, tra le altre, in tema di tassazione immobiliare laddove i possessori di fabbricati e abitazioni, inutilizzabili per espressa previsione normativa, si trovano esattamente nella stessa situazione dei soggetti che restano colpiti da un evento calamitoso. Invero, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), proprio nel caso di inabitabilità o inagibilità dovuta anche a calamità naturali prevede la possibilità di ottenere una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Vi sono quindi spazi, anche alla luce del principio costituzionale dell’uguaglianza, per poter richiedere l’applicazione di questa riduzione in favore di tutte le imprese costrette a chiudere dai provvedimenti governativi e ai titolari di abitazioni non principali a cui è inibito di potervisi recare.
- Pubblicato il Diritto Tributario, News
Nuova procedura di Voluntary Disclosure
In data 28.06.2016 il Senato ha approvato definitivamente la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia fiscale tra Italia e Santa Sede.
La Convenzione introduce una voluntary disclosure ad hoc con la Santa Sede.
In specie l’articolo 2 elenca alcuni soggetti (persone fisiche, quali religiosi o soggetti legati da rapporto di servizio o di pensionamento con la Santa sede e persone giuridiche, ovvero enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana) che per le annualità ancora accertabili possono usufruire di una tassazione forfettaria del 20% per i redditi e l’aliquota prevista per l’imposta sul valore dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute all’estero per le annualità 2012-2013.
Si dovrà (ex art. 3 della Convenzione) presentare un’istanza, per avvalersi di questa procedura dedicata, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione. Il contenuto dell’istanza e gli effetti di definizione e sanatoria tributaria, nonchè la non punibilità in ambito penale della procedura, ricalcano quelli previsti dalla legge sulla collaborazione volontaria italiana.
È inoltre disciplinata la facoltà per i soggetti interessati di optare, per lo stesso regime impositivo semplificato, anche per le annualità 2014-2015.
Per quanto concerne invece i contribuenti diversi da quelli della Convenzione. che verranno accertati in seguito all’imminente applicazione dello scambio di informazioni con la Santa Sede, questi possono comunque usufruire del ravvedimento lungo, i cui costi non sono proibitivi in termini di sanzioni e limitati agli ultimi cinque anni in quanto il Vaticano non rientra nella Black list italiana.
- Pubblicato il Diritto Tributario, News