Chiusura sale Lan ed eSport
Da quanto si apprende dagli organi di stampa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura delle sale Lan ed eSport in ragione di un interpello per concorrenza sleale presentato da un’azienda che gestisce sale per gioco d’azzardo.
Tuttavia, i provvedimento attuati dall’Amministrazione sono illegittimi sotto molteplici punti di vista, primo fra tutti, l’impossibilità di equiparare il c.d. “gaming”, riconosciuto come Sport, al gioco d’azzardo.
In aggiunta, non può negarsi che le sale Lan ed eSport sono state aperte all’esito di apposite procedure autorizzative che richiedevano l’intervento diretto delle Autorità Pubbliche che, pertanto, hanno ingenerato l’affidamento dei gestori nella correttezza del loro operato.
L’applicazione ex post di vere e proprie sanzioni a fronte dell’assenza di qualsivoglia mutamento rispetto alla situazione originaria in cui sono state ottenute le autorizzazioni determina, pertanto, una grave violazione dello Statuto del Contribuente.
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Fondo perduto COVID – pronte le contestazioni tributarie e penali
Nel corso del convegno annuale “Telefisco”, l’Agenzia delle entrate ha confermato che i prossimi mesi saranno dedicati per il recupero del “fondo perduto COVID” (erogato a titolo di “Ristori” e “Sostegni”) per quai soggetti che, sempre a parere dell’Agenzia delle entrate, non avevano diritto ad usufruirne.
A questo proposito è opportuno evidenziare che qualora sia elevata una simile contestazione, il contribuente (sia esso una Società, una Ditta Individuale o un Professionista) incorrerà nelle seguenti violazioni:
TRIBUTARIE
L’Agenzia delle entrate richiederà la restituzione dell’importo indebitamente percepito a cui si sommeranno gli interessi e una sanzione dal 100% al 200% della contributo e in nessun caso è possibile la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di un terzo di quanto irrogato).
PENALI PERSONALI
Se la somma indebitamente percepita è superiore ad € 3.999,96, oltre alle sanzioni tributarie sopra descritte sarà contestato anche l’articolo 316 ter c.p. (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”), secondo cui, salvo il fatto costituisca truffa nelle erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.), è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la domma indebitamente è pari o inferiore ad € 3.999,96 euro, il fatto non costituisce reato, ma sarà applicata la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro.
PENALI SOCIETARIE
Alla Società che ha indebitamente usufruito del fondo perduto COVID sarà poi contestata la responsabilità amministrativa (D.Lgs. n. 231/2001) nel caso di superamento della soglia di € 3.999,96.
Questo comporterà, direttamente in capo alla Società, l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (la sanzione per ogni quota è da € 258 ad € 1.549 euro); nonché la possibile applicazione di misure interdittive (il divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, contributi, eccetera ed eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
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